Statuto
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“DONATION ITALIA APS” STATUTO
Costituzione – Denominazione e Sede
Art. 1 È costituita un'associazione denominata” DONATION ITALIA APS” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.lgs. 117/2017. L’associazione ha sede in Salerno alla Via Antonio Russo n.35.Il trasferimento della Sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea idonea alla variazione dello Statuto. Il Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e di rappresentanza sezioni staccate e delegazioni sia in Italia che all’estero secondo le modalità stabilite dalle norme statali. La durata della associazione è a tempo indeterminato.
Art.2 L’Associazione “Donation Italia APS” più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Finalità ed attività
Art.3 L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore:
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n,42 e successive modifiche
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al già menzionato articolo n.5 CTS
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Art.4 L’Associazione al fine di perseguire le sue finalità di tutela e valorizzazione dell’elemento umano, sociale, ambientale nella totalità delle loro espressioni, promuove da solo o in partenariato convegni, percorsi formativi, convenzioni, attività progettuale partecipazione a programmi operativi nazionali ed internazionali, opera nel campo della editoria per e con pubblicazioni funzionali agli scopi associativi.
Art.5 Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide le finalità ed i metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art.6 Ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. [Segue]
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